Art. 4.
(Formazione).

      1. La formazione dell'operatore di DOS è di competenza degli enti pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 2.
      2. Ai fini dell'accreditamento di cui al comma 1, gli enti pubblici e privati di formazione devono comprovare almeno tre anni di attività di formazione nel settore e nella disciplina di riferimento, devono disporre di un corpo docente in possesso dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), e devono altresì possedere i requisiti definiti, ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, lettera f), dalla Commissione.
      3. Gli iter formativi delle singole discipline sono stabiliti dalla Commissione, tenuto conto delle indicazioni espresse dalle associazioni nazionali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e).
      4. I corsi di formazione per operatore di DOS hanno una durata minima triennale e il monte ore comprende un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il 30 per cento della formazione. L'accesso ai corsi è vincolato al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titoli equipollenti.
      5. I corsi di formazione per operatore di DOS possono essere cofinanziati dalle regioni che annualmente determinano i relativi criteri e i modi di finanziamento, anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione europea.

 

Pag. 9